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MARCHI ITALIANI

FUNZIONE DEI MARCHI
I marchi hanno la funzione di distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese. Quindi ci si trova di fronte a segni capaci di permettere al pubblico di operare una scelta tra quanto disponibile sul mercato.
I segni, per espressa disposizione di legge, devono poter essere rappresentati graficamente.

DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE
I diritti derivanti al titolare di un marchio sono conferiti con la registrazione dello stesso e consistono, come recita la Legge, nella facoltà che ha il titolare del marchio registrato di “far uso esclusivo” dello stesso. Tali diritti consistono, sostanzialmente:
- nell’imporre il divieto all’utilizzo di segni identici per prodotti o servizi identici;
- nell’imporre il divieto all’utilizzo di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o affini se esiste la possibilità di rischio di confusione presso il pubblico;
- nell’imporre il divieto all’utilizzo di segni identici o simili per prodotti o servizi non affini nel caso in cui il marchio registrato goda di rinomanza entro i confini dello Stato.
La registrazione dura dieci anni a partire dalla data del deposito della relativa domanda di registrazione e può essere rinnovata all’infinito per ulteriori periodi di dieci anni.
Al fine di rivendicare i prodotti/servizi interessanti la registrazione di un marchio si utilizzano le Classi in cui i prodotti/servizi sono elencati nella convenzione di Nizza.

COSA NON PUÒ ESSERE REGISTRATO
Come si vedrà al paragrafo successivo, uno dei requisiti di una valida registrazione di marchio consiste nella novità dello stesso; quindi, prima di tutto non possono essere registrati marchi non nuovi. Oltre a questi, non possono godere di valida registrazione:
- i segni che risultino essere contrari alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume;
- i segni che siano costituiti solo da denominazioni generiche di prodotti o servizi che si riferiscano al marchio stesso;
- i segni che siano costituiti solo da indicazioni descrittive che si riferiscano al marchio stesso (ad es. la provenienza geografica di un dato prodotto);
- i segni che siano imposti dalla natura e dalla forma del prodotto;
- i segni costituiti da simboli, emblemi, stemmi considerati nelle convenzioni internazionali e quelli che rivestano un interesse pubblico;
- i segni contenenti la idoneità ad ingannare il pubblico;
- i segni capaci di ledere diritti esclusivi di terzi (ad es. il diritto d’autore, quello di proprietà industriale).
Oltre ai casi appena menzionati, non possono essere registrati:
- i ritratti di persone senza l’autorizzazione delle stesse o, in caso di loro morte, dei loro eredi fino al quarto grado incluso;
- i nomi di persona diversi dal richiedente la registrazione solo nel caso in cui l’utilizzo degli stessi non arrechi discredito di colui il quale abbia diritto di portare tali nomi;
- i nomi e i segni notori senza il consenso degli aventi diritto (nomi di persone, sigle ed emblemi di Enti e manifestazioni, i segni utilizzati in campo artistico, letterario, scientifico, politico, sportivo)

REQUISITI DI VALIDITA’ DI UN MARCHIO
CAPACITA’ DISTINTIVA
Tale requisito trova la sua giustificazione nel permettere all’utilizzatore di distinguere tra i tanti prodotti/servizi presenti sul mercato. per tale ragione, ad esempio, non possono essere registrati i segni costituiti esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti e/o servizi: il termine “pane” non potrebbe essere registrato come marchio in quanto non distinguerebbe il citato prodotto da forno tra gli innumerevoli presenti sul mercato.

NOVITA’
Non devono esistere, in data anteriore alla domanda di registrazione di un marchio, segni identici o simili al marchio stesso o confondibili con esso, registrati (e anche non, nel caso di marchi che godano di notorietà non locale) appartenenti alla stessa Classe della citata Convenzione di Nizza.
Al fine di evitare che marchi scaduti o non utilizzati impediscano la registrazione di nuovi validi marchi, è disposto che marchi anteriori scaduti da almeno due anni o non utilizzati effettivamente entro cinque anni dalla loro registrazione o il cui utilizzo è stato sospeso per un ininterrotto periodo sempre di cinque anni non possano invalidare nuovi marchi.
Non sono da considerarsi nuovi anche i segni che interferiscono con marchi rivendicanti prodotti e/o servizi di Classi diverse qualora tali marchi godano di rinomanza. Neppure sono da considerarsi nuovi i segni entrati nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.

TIPI DI MARCHIO
MARCHIO DENOMINATIVO
Il marchio è costituito esclusivamente da parole che possono essere anche di fantasia e senza alcun significato.
MARCHIO FIGURATIVO
Il marchio è costituito esclusivamente da figure (“disegni”, come recita la Legge).
MARCHIO MISTO
Il marchio è costituito dall’insieme di parole e disegni.
MARCHIO DI FORMA
Il marchio è costituito da una forma che non sia funzionale (in tal caso si cadrebbe nei Brevetti per Modello di Utilità) e non sia ornamentale (in tal caso si cadrebbe nei Modelli). Si tratta, cioè, di forme che possono definirsi come arbitrarie.
MARCHIO ESPRESSIVO
Particolarmente in uso nel settore farmaceutico, richiama la caratteristica/ destinazione di un prodotto e, per tale suo impatto immediato sull’utilizzatore, è un tipo di marchio ben visto dai produttori che tuttavia devono sapere che tale tipo di marchi gode di una tutela attenuata poiché si tratta di un marchio “debole” (vedi al punto successivo). Può essere sia figurativo sia descrittivo.

INTENSITA’ DELLA TUTELA DI UN MARCHIO
E’ indipendente dalla registrazione di un marchio e dipende invece, in particolar modo, dalla propria capacità distintiva.
Si intende marchio “debole” quel marchio al quale basta apportare varianti di lieve entità per escludere la violazione dello stesso: sono di tale tipologia, ad esempio, i marchi espressivi.
Si intende per marchio “forte” un marchio che presenta forte carattere distintivo e può essere sia un marchio che nulla ha a che fare con il prodotto sia un marchio di fantasia.
Da notare che un marchio può diventare “forte” anche successivamente alla sua registrazione grazie all’uso e ad una forte propaganda con la quale è stato imposto al mercato.

MARCHIO NON REGISTRATO

Detto anche “marchio di fatto”, esso trova la sua tutela nell’Art. 2598 c.c. per cui il suo utilizzatore ne ha un diritto di esclusiva entro i limiti della eventualità di confusione. I requisiti a cui deve sottostare il marchio non registrato si possono individuare nel fatto che deve essere comunque un segno, possedere capacità distintiva, essere nuovo quindi non dovrà dare adito a confusione, non essere ingannevole e non contrario all’ordine pubblico e al buon costume.

 MARCHIO INTERNAZIONALE

E’ un sistema di deposito e registrazione valido in tutti i Paesi aderenti all’”Arrangement di Madrid”. Con una unica domanda, il titolare di un Marchio Registrato in uno dei Paesi aderenti può chiedere all’Ufficio del suo Paese la registrazione presso l’Ufficio Internazionale di Ginevra.
Il documento di registrazione internazionale costituisce, come si è soliti dire, un “fascio” di registrazioni nazionali; ciascun marchio è quindi sottoposto alle disposizioni della Legge di ciascuno dei Paesi aderenti.
La richiesta di registrazione internazionale deve essere eseguita entro sei mesi dal deposito della domanda di registrazione del corrispondente Marchio italiano.

OPPOSIZIONE
E’ prevista la possibilità di presentare opposizione alla registrazione del marchio. La presentazione di opposizione deve essere eseguita secondo i tempi previsti dalle varie Autorità nazionali.
L’opposizione può essere promossa:
- dal titolare di un Marchio già registrato in data anteriore;
- dal richiedente che ha depositato una domanda di registrazione di un Marchio in data anteriore o che rivendica una priorità;
- dal licenziatario in esclusiva del Marchio;
- dalle persone o dai parenti (fino al quarto grado incluso) di persone effigiate in marchi;
- dalle persone, diverse dal richiedente la registrazione, i cui nomi sono stati registrati qualora tale uso porti loro discredito;
- dalle persone, dagli enti e dalle associazioni i cui nomi, segni, emblemi, nel caso in cui siano notori, possono essere registrati solamente dagli aventi diritto o con il consenso di questi.

DURATA
La registrazione internazionale ha durata di dieci anni, essendo poi continuamente rinnovabile per identici periodi di tempo; è da notare che nei primi cinque anni il Marchio Internazionale dipende dalle vicende del marchio registrato nel Paese di origine mentre, successivamente, diventa indipendente dalla continuazione o meno della tutela in tale Paese.

MARCHIO COMUNITARIO

Tale marchio, a differenza del Marchio Internazionale, produce i propri effetti su tutto il territorio della Comunità Europea ed il suo utilizzo, quando vietato, lo è su tutto tale territorio.

CHI PUÓ PRESENTARE LA DOMANDA DI REGISTRAZIONE
- Le persone fisiche e giuridiche che hanno cittadinanza in o nazionalità di un Paese membro della Convenzione del Brevetto Comunitario.
- Le persone fisiche e giuridiche che hanno cittadinanza in o nazionalità di un Paese facente parte della Convenzione di Parigi.
- Le persone fisiche e giuridiche che hanno cittadinanza in o nazionalità di un Paese facente parte della Organizzazione Mondiale del Commercio.
- Le persone fisiche e giuridiche che hanno domicilio o sede o hanno uno stabilimento industriale serio ed effettivo nel territorio della Comunità Europea oppure di un Paese della Convenzione di Parigi.
La domanda di registrazione di un Marchio Comunitario può essere presentata sia direttamente all’Ufficio Armonizzazione del Mercato Interno con sede ad Alicante in Spagna sia presso l’Ufficio del Paese di appartenenza del richiedente.

PROCEDURA
La domanda viene sottoposta dall’Ufficio di Alicante sia ad un esame formale sia ad un esame di esistenza dei cosiddetti “impedimenti assoluti” alla registrazione (Art. 7 Regolamento 40/94/CE) mediante una ricerca sugli anteriori Marchi Comunitari e domande di Marchi Comunitari.
Viene eseguita una ricerca di anteriorità tra i Marchi e le Domande di Marchio Comunitari, tale ricerca essendo svolta sia dall’Ufficio di Alicante sia dagli Uffici nazionali di quegli Stati che si sono dichiarati disponibili ad effettuare una ricerca di anteriorità nei propri registri (ad eccezione degli Uffici di Italia, Francia e Germania).
La risposta degli Uffici nazionali viene comunicata all’U.A.M.I. entro tre mesi dalla data del deposito della Domanda. Tale risposta, unitamente al risultato della ricerca di anteriorità svolta dall’Ufficio di Alicante, viene subito trasmessa al richiedente.
Pubblicazione della Domanda di Marchio Comunitario. Di tale pubblicazione viene data informazione ai titolari di Marchi Comunitari e di Domande di Marchio Comunitario anteriori che erano stati evidenziati dalle ricerche di anteriorità.
E’ prevista la possibilità di opposizione alla registrazione del nuovo marchio da parte dei titolari di Marchi Comunitari o domande di essi anteriori; sulle eventuali opposizioni decidono le Commissioni di ricorso istituite presso l’Ufficio di Alicante e le decisioni delle citate Commissioni possono essere sottoposte ad una prima istanza di ricorso dinnanzi il Tribunale Comunitario di prima istanza e, successivamente, se del caso anche dinnanzi la Corte della Comunità. E’ evidente che in tal modo, il Marchio Comunitario registrato gode di una presunzione di validità piuttosto forte.

OPPOSIZIONE
Come già accennato, è prevista la possibilità di presentare opposizione alla registrazione del marchio. La presentazione di opposizione deve essere eseguita entro tre mesi dalla data della pubblicazione della domanda di Marchio Comunitario.
L’opposizione può essere promossa:
- dai titolari di Marchi anteriori depositati o registrati sia a livello nazionale sia a livello comunitario;
- dai licenziatari autorizzati dai titolari di Marchi anteriori;
- dai titolari di ditte o segni (solo in alcuni casi).

DURATA
La durata del Marchio Comunitario è di dieci anni continuamente rinnovabili per identici periodi di tempo.